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                    DAL MINISTERO DELLA SALUTE
               LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO
Prima di iniziare, vediamo cosa dice il ministero della salute a riguarda degli animali da compagnia:

Negli ultimi decenni il rapporto uomo-animale è profondamente cambiato e, da un approccio utilitaristico proprio della cultura agricola, si è passati ad una società attenta e sensibile nei confronti degli animali, in particolare di quelli da compagnia o affezione. La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del Consiglio d’Europa di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata con la Legge 4 novembre 2010, n. 201, definisce come animale da compagnia ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia; tuttavia scoraggia la detenzione di animali di fauna selvatica a scopo di compagnia in quanto, a differenza degli altri animali d’affezione, questi non hanno avuto un adeguato processo di domesticazione tale da assicurare la loro totale attitudine ad una vita con l’uomo. Inoltre ai sensi dell’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, l’animale da compagnia è quello tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari (omissis) ma è esclusa da tale definizione la categoria degli animali selvatici. Attualmente è sempre più diffusa l’acquisizione a scopo di compagnia non solo dei cani e dei gatti ma anche di altre specie, spesso con areali di origine molto lontani, che incuriosiscono gli acquirenti spinti dal desiderio di possedere un animale particolare, diverso da quelli comunemente conviventi con l’uomo. Tuttavia, mentre per cani e gatti il lungo processo di domesticazione ha portato ad elevati livelli di comprensione del loro comportamento con conseguente adattamento reciproco nei contesti familiari, la scelta di un animale da compagnia non convenzionale non è sempre supportata da adeguata conoscenza delle necessità specie-specifiche. La corretta detenzione di tali specie può infatti comportare maggiore impegno rispetto ad un classico pet. Inoltre, i proprietari di questi animali spesso risultano impreparati relativamente agli obblighi legali e civici derivanti dal possesso di specie non convenzionali. Il possesso responsabile di ogni animale d’affezione o compagnia comporta, infatti, precisi impegni e, a tal proposito, si sottolinea che ai sensi della legislazione vigente il proprietario o detentore di un animale d’affezione deve: occuparsene e garantire la tutela della sua salute e del suo benessere; provvedere alla sua sistemazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bi sogni etologici specie-specifici, assicurandogli alimentazione adeguata, acqua, esercizio fisico; adottare ogni necessaria misura per impedirne la fuga.

È importante sottolineare che un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se le condizioni precedenti non possono essere soddisfatte oppure se l’animale non può adattarsi alla cattività. Detenere un animale significa, quindi, assumersene l’impegno, prendersene cura, metterlo a suo agio, permettergli di vivere in un ambiente idoneo alla specie di appartenenza e di esplicare le naturali espressioni comportamentali, il tutto compatibilmente e nei limiti di una vita in cattività. Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha riconosciuto agli animali lo status di esseri senzienti e, a tutela della loro salute e del loro benessere, sono state emanate numerose norme che regolamentano le modalità di acquisizione, detenzione e cessione degli stessi. Una cospicua legislazione disciplina, inoltre, gli aspetti sanitari e di benessere degli animali durante il trasporto, il commercio, l’importazione e l’esportazione nonché le modalità di esposizione in occasione di fiere, mostre e mercati. La legge 20 luglio 2004, n. 189 ha rappresento un importante traguardo per il nostro Paese in quanto garantisce la tutela di tutti gli animali anche in assenza di specifiche regolamentazioni. Infatti, tale norma, ha introdotto nel codice penale i “Delitti contro il sentimento per gli animali” che prevedono, tra l’altro, disposizioni concernenti il divieto di uccisione e maltrattamento per crudeltà e senza necessità nonché il reato di abbandono degli animali domestici e di quelli che hanno acquisito abitudini della cattività. Inoltre, sono puniti con pene analoghe a quelle previste per il reato di abbandono coloro che detengono gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Per quanto attiene gli animali appartenenti a specie selvatiche, esistono disposizioni legislative specifiche a livello nazionale, comunitario e internazionale basate su principi di conservazione della biodiversità e di tutela della fauna selvatica autoctona che regolamentano la detenzione e il commercio di alcune specie, prevedendo certificazioni ufficiali dei singoli animali e/o particolari autorizzazioni. La convenzione di Washington, ad esempio, regolamenta il commercio in termini di esportazione, riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione, elencate nelle rispettive “appendici”, nei 175 Paesi che hanno aderito a tale Accordo. L’Unione Europea ha recepito tale Convenzione con il Regolamento CEE n. 338/97; le specie da proteggere sono classificate in “allegati” diversificati. In Italia il rispetto della complessa legislazione comunitaria formatasi intorno alla Convenzione è demandata a più amministrazioni: Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico e, più in particolare, al Ministero del le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che, con il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, cura la gestione prettamente amministrativa ai fini del rilascio della certificazione, nonché il controllo merceologico attraverso nuclei operativi (NOC) presenti sul territorio nazionale, in stretto coordinamento con gli Uffici doganali abilitati. Questi ultimi svolgono i controlli e applicano le sanzioni ai sensi della Legge n. 150/92. Alle stesse autorità è allo stesso tempo demandato il controllo sulle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e delle quali è proibita la detenzione, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996. La fauna selvatica autoctona a vita libera è soggetta, inoltre, a particolari tutele volte sia a preservare la sua peculiarità che il suo ambiente, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. A tal fine si dichiarano protetti tutti gli animali appartenenti alla fauna omeoterma, durante tutto l’arco dell’anno. Sono esclusi i prelievi venatori effettuati sulle specie cacciabili elencate nei calendari venatori, da chi è provvisto di regolare licenza di caccia, nei periodi di caccia, nelle modalità e con i mezzi consentiti. Allo stesso tempo è vietato catturare la fauna selvatica autoctona a vita libera o liberare in natura animali appartenenti alle predette specie ma provenienti da allevamenti o se importate da altri paesi. Ogni eccezione ai divieti prevede sempre particolari autorizzazioni impostate su principi scientifici basati sullo studio delle popolazioni. È diffuso infatti l’erroneo convincimento che liberando specie selvatiche mantenute in cattività si regali loro una vita migliore, non riflettendo sugli enormi pericoli ai quali possono andare incontro gli animali né sui potenziali danni ambientali e biologici che ne derivano; ancora più gravi se l’immissione riguarda specie alloctone, come purtroppo si è già verificato sul territorio nazionale con le nutrie e gli scoiattoli grigi. Il legislatore comunitario ha posto particolare attenzione agli aspetti sanitari durante la movimentazione degli animali, ivi compresi quelli d’affezione, stabilendo precise regole sia nel caso di movimenti a carattere commerciale che non commerciale al seguito del proprietario. La movimentazione a carattere non commerciale di animali da compagnia è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 998/2003 che stabilisce all’allegato I quali specie le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che, con il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, cura la gestione prettamente amministrativa ai fini del rilascio della certificazione, nonché il controllo merceologico attraverso nuclei operativi (NOC) presenti sul territorio nazionale, in stretto coordinamento con gli Uffici doganali abilitati. Questi ultimi svolgono i controlli e applicano le sanzioni ai sensi della Legge n. 150/92. Alle stesse autorità è allo stesso tempo demandato il controllo sulle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e delle quali è proibita la detenzione, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996. La fauna selvatica autoctona a vita libera è soggetta, inoltre, a particolari tutele volte sia a preservare la sua peculiarità che il suo ambiente, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. A tal fine si dichiarano protetti tutti gli animali appartenenti alla fauna omeoterma, durante tutto l’arco dell’anno. Sono esclusi i prelievi venatori effettuati sulle specie cacciabili elencate nei calendari venatori, da chi è provvisto di regolare licenza di caccia, nei periodi di caccia, nelle modalità e con i mezzi consentiti. Allo stesso tempo è vietato catturare la fauna selvatica autoctona a vita libera o liberare in natura animali appartenenti alle predette specie ma provenienti da allevamenti o se importate da altri paesi. Ogni eccezione ai divieti prevede sempre particolari autorizzazioni impostate su principi scientifici basati sullo studio delle popolazioni. È diffuso infatti l’erroneo convincimento che liberando specie selvatiche mantenute in cattività si regali loro una vita migliore, non riflettendo sugli enormi pericoli ai quali possono andare incontro gli animali né sui potenziali danni ambientali e biologici che ne derivano; ancora più gravi se l’immissione riguarda specie alloctone, come purtroppo si è già verificato sul territorio nazionale con le nutrie e gli scoiattoli grigi. Il legislatore comunitario ha posto particolare attenzione agli aspetti sanitari durante la movimentazione degli animali, ivi compresi quelli d’affezione, stabilendo precise regole sia nel caso di movimenti a carattere commerciale che non commerciale al seguito del proprietario. La movimentazione a carattere non commerciale di animali da compagnia è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 998/2003 che stabilisce all’allegato I quali specie possono essere introdotte al seguito del proprietario (cani, gatti, furetti, invertebrati - escluse le api e i crostacei - pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili; uccelli - esclusi i volatili allevati per produzioni zootecniche - roditori e conigli domestici) e all’art. 3 precisa che tali animali non possono essere destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà. Da ciò si desume che, se introdotti ai sensi del succitato Regolamento, gli animali non possono essere ceduti o scambiati neanche nell’ambito di fiere, mostre ed esposizioni. In conclusione, chiunque prende in carico un animale d’affezione, oltre ad assumere precise responsabilità giuridiche, civili e penali, ha il dovere etico di tutelare il proprio animale e di rispettare le regole di convivenza civile, quali l’igiene dei luoghi, la limitazione dei rumori e la custodia in sicurezza al fine di prevenire fughe e potenziali pericoli. Fermo restando il valore sociale degli animali d’affezione e l’importante ruolo che gli stessi hanno assunto nei nostri ambiti domestici, si ribadisce che le istituzioni scoraggiano la detenzione come animali da compagnia delle specie selvatiche e che la scelta di specie c.d. non convenzionali o esotiche, non completamente adattate alla cattività, richiede, ancor più che nel caso di specie domestiche, una preparazione adeguata e un forte impegno. Questo manuale si pone l’obiettivo di informare i cittadini che si avvicinano a questa realtà affinché siano consapevoli delle loro scelte anche e soprattutto nell’interesse degli animali. Il potenziale proprietario di un animale da compagnia deve essere in grado di ospitare l’animale desiderato in condizioni tali da garantirgli le specifiche esigenze, assicurargli il corretto nutrimento e le dovute cure, secondo le indicazioni e le prescrizioni del medico veterinario, figura di riferimento per le questioni sanitarie e il benessere animale. Infine, non deve essere sottostimato l’impegno economico, a volte considerevole, anche in considerazione della longevità dell’animale.

 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute Ministero della Salute.

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